Carta di Qualificazione del Conducente PDF Stampa E-mail
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giovedì 21 febbraio 2008
Carta di Qualificazione del Conducente

- I conducenti in possesso delle patenti C, C+E, D, D+E, KD, precedentemente alla data del 5 Aprile 2007, data di entrata in vigore dei Decreti 371 del 7 febbraio 2007, potranno ottenere il rilascio della CQC per documentazione, senza l'obbligo di sostenere alcun esame.

La richiesta di rilascio della CQC deve essere presentata all'ufficio della Motorizzazione Civile secondo le seguenti scadenze: a) dai titolari di patente i cui cognomi iniziano con le lettere A, B, C, D, E, F, dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto (quindi dal 5 aprile 2007);

b) dai titolari di patente i cui cognomi iniziano con le lettere G, H, I, J, L, M, dopo tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (quindi dal 5 luglio 2007);

c) dai titolari di patente i cui cognomi iniziano con le lettere N, O, P, Q, R, dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (quindi dal 5 ottobre 2007);

d) dai titolari di patente i cui cognomi iniziano con le lettere S, T, U, V, W, X, Y, Z dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (quindi dal 5 gennaio 2008).

Trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del DL 371 (5 aprile 2007), la CQC non potrà più essere richesta per titoli, ma si dovrà frequentare il corso di formazine iniziale e sostenere l'esame finale.

La validità della CQC ottenuta per documentazione decorre dal:

a) 10 settembre 2008 per il trasporto di persone;

b) 10 settembre 2009 per il trasporto di cose.

- I conducenti che avranno conseguito le patenti C, C+E, D, D+E, successivamente alla data del 5 Aprile 2007, dovranno frequentare un corso di formazione di 280 ore, di cui 20 ore di esercitazioni pratiche alla guida dei veicoli. Alla fine del corso dovrà essere sostenuto un esame di idoneità. Il superamento dell'esame porta al rilascio della CQC.

Punti della CQC, Decurtazione, Revisione, Revoca

Alla CQC, come per la patente di guida, sono assegnati 20 punti e alla CQC viene applicata la stessa disciplina sanzionatoria di decurtazione dei punti che viene applicata alla patente di guida.

In caso di infrazioni al codice della strada, compiute alla guida dei veicoli in servizio di autotrasporto, la decurtazione dei punti si applica solamente alla CQC. I punti decurtati possono essere recuperati frequentando appositi corsi di recupero punti presso le autoscuole. I suddetti corsi permettono di recuperare fino ad un massimo di 9 punti.

In caso di perdita totale del punteggio, il titolare della CQC deve sottoporsi ad esame di revisione della carta stessa. L'esame di revisione si svolge sull'intero programma previsto per il corso di formazione. La bocciatura all'esame di revisione della CQC ha come conseguenza la revoca della carta stessa.

Obbligo di avere la Carta di Qualificazione del Conducente

L'obbligo di condurre veicoli adibiti al trasporto di persone con la CQC decorre dal 10 settembre 2008.

L'obbligo di condurre veicoli adibiti al trasporto di persone con la CQC decorre dal 10 settembre 2009.

Richiesta di rilascio

Ai sensi delle norme vigenti, l'istanza di rilascio della Carta di Qualificazione del Conducente può essere presentata alla Motorizzazione Civile dall'interessato, da una persona munita di delega, dalle autoscuole o da uno studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Rinnovo

La CQC ha validità quinquennale.

Il rinnovo avviene al termine della frequenza di un corso di formazione periodica cumulativo di 49 ore e al rilascio, da parte dell'ente che svolge il corso, di un attestato di frequenza. Il rinnovo della CQC è materia della Motorizzazione Civile.

Duplicato della Carta di Qualificazione del Conducente

Il duplicato della CQC può essere rilasciato, oltre che per rinnovo di validità allo scadere del quinquennio, anche:

a) per deterioramento;

b) per smarrimento, furto o distruzione.

I conducenti titolari della CQC che richiedono, a qualsiasi titolo, il duplicato della patente di guida, ovvero ne estendano la validità anche ad altre categorie (ad esempio da C a CE) hanno l’obbligo, al momento del rilascio della nuova patente di guida, di richiedere anche il duplicato della CQC (presentando la stessa documentazione prevista per il rilascio di un duplicato per deterioramento). Tale esigenza nasce dal fatto che sulla CQC deve essere indicato il numero della patente di guida.

Nelle ipotesi di duplicato o di estensione della patente di guida, dunque, la nuova patente sarà rilasciata al titolare solo al momento in cui sarà predisposta anche la nuova CQC. A tal uopo, al fine di non penalizzare i conducenti professionali che, per svolgere la loro attività lavorativa, hanno necessità di avere la CQC, gli Uffici Motorizzazione civile daranno priorità alla predisposizione delle CQC in parola.
 
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